regolamenti

Art. 68. Regolamenti1.Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:
a)la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
b)le modalita' di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;
c)la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;
d)la individuazione delle fattispecie agevolative, delle rela- tive condizioni e modalita' di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
2.L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione:
a)locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attivita' di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
b)complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonche' aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
c)locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri;
d)locali adibiti ad attivita' terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b),e)ed f), circoli sportivi e ricreativi;
e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
f)locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
3.I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimita' entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1993
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