gettito e costo del servizio

Art. 61. Gettito e costo del servizio1.Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a)dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'.
2.Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonche' le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.
3.Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti
del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.
3-bis.Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. (14) ((18))

------------------


AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 49, comma 12) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."

------------------



AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 1998 n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 23) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc- cessive modificazioni."
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998

Giurisprudenza101


  • 1. Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 20/05/2024, n. 1907
    Provvedimento: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. XX , rappresentato e difeso dal rag. XX , elettivamente domiciliato presso il suo studio in XX al XX civico X, come da procura in atti, conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto, la XX S.p.A. e il Comune di XX per l'annullamento dell'ingiunzione n. XX del 18.3.2016 di euro 3.497,00 oltre interessi e spese di notifica, notificata il 30.3.2016 e relativa alla TARSU 2012. All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. III, con sentenza n. 1986 del 14.9.2017, depositata il 13.10.2017, accoglieva il ricorso e condannava le parti resistenti al pagamento delle spese di lite. Il Comune di XX, rappresentato e difeso dal dirigente del Settore Tributi, …
     Leggi di più...

  • 2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202303396
    Provvedimento: Pubblicato il 13/11/2023 N. 03396/2023 REG.PROV.COLL. N. 01475/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Salvatore Scannapieco, nelle qualità di avvocato da sé stesso rappresentato e difeso, con domicilio eletto presso il suo studio in NI, viale XX Settembre, 45/G; contro Comune di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio eletto presso …
     Leggi di più...
    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 1226 c.c.·
    • art. 96 c.p.c.·
    • compensazione delle spese·
    • danno biologico·
    • diritto all'informazione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • impugnazione delle tariffe TARSU·
    • irricevibilità del ricorso·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • metodi di calcolo della TARSU·
    • onere della prova·
    • regolamenti amministrativi·
    • responsabilità amministrativa·
    • TARSU

  • 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2022, n. 25696
    Provvedimento: 1.La società SOG.G.E.T., Società di Gestione Entrate e Tributi s.p.a. (di seguito breviter SOGET) impugna, con ricorso affidato a sei motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 94/22/2016 depositata l'11 febbraio 2016, che ha accolto l'appello proposto da F. I. OS ST s.p.a. (in prosieguo anche FARMEN), avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale, la quale in prime cure aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, avverso un avviso di accertamento per TIA, relativa ad annualità di imposta dal 2007 al 2011, emesso dal comune di (---) e notificato da SOGET Resiste con controricorso FARMEN, mentre il comune di (---) non …
     Leggi di più...

  • 4. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-06-26, n. 202100472
    Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2021 N. 00472/2021 REG.PROV.COLL. N. 00965/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 965 del 2015, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato; contro Comune di Paulilatino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale …
     Leggi di più...
    • annullamento delibera consiliare·
    • art. 151 D.Lgs. 267/2000·
    • copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimazione attiva del Ministero delle Finanze·
    • potestà regolamentare dei Comuni·
    • principio di certezza del diritto·
    • Tassa sui Rifiuti (TARI)·
    • termine perentorio di approvazione del bilancio·
    • tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini

  • 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-16, n. 202104657
    Provvedimento: Pubblicato il 16/06/2021 N. 04657/2021REG.PROV.COLL. N. 07472/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7472 del 2013, proposto dal Comune di Trivento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, n. 69 contro i signori FR OC e US OC, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Castellana in Roma, via Appiano, n. 8 …
     Leggi di più...
    • art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137·
    • art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28·
    • art. 61 d.lgs. 507/1993·
    • competenza del T.A.R.·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • copertura dei costi del servizio·
    • delibera commissariale·
    • determinazione tariffe·
    • discrezionalità amministrativa·
    • esecutività degli atti amministrativi·
    • giurisdizione amministrativa·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di tutela della salute collettiva e dell'ambiente·
    • regime di pubblicazione delle delibere·
    • regolamento comunale·
    • tardività dell'impugnazione·
    • tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani·
    • Tarsu
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi