deliberazioni di tariffa

Art. 69. Deliberazioni di tariffa1.Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2.Ai fini del controllo di legittimita', la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimita' o in ottemperanza a decisione definitiva, e' confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4.Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68.
Note all'art. 69:
- L'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e' riportato nelle note dell'art. 61.
- L'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilita' pubblica) e' il seguente:
"Art. 21 (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non puo' essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste all'articolo 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990.
La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del pi- ano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attivita' non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) - e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente lo- cale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e' trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.
7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.
9. (Soppresso dalla legge di conversione).
9- bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.".
Entrata in vigore il 9 dicembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi