esenzioni
Art. 49. Esenzioni1.Sono esenti dalla tassa:
a)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, prov- ince, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c)le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f)le occupazioni di aree cimiteriali;
g)gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di hand- icap.
Nota all'art. 49:
- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
(Omissis);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.".
a)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, prov- ince, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c)le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f)le occupazioni di aree cimiteriali;
g)gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di hand- icap.
Nota all'art. 49:
- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
(Omissis);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.".