ordinamento del personale di magistratura.
Art. 10. Ordinamento del personale di magistratura.
I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:
presidente;
presidenti di Sezione e procuratore generale;
consiglieri e vice procuratori generali;
primi referendari;
referendari. (1a)
Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte.
Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di vice referendario.
I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. (1a) ((3))---------------AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall'art. 2 lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 agosto 1984, n. 425, nel modificare l'art. 5, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti".
I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:
presidente;
presidenti di Sezione e procuratore generale;
consiglieri e vice procuratori generali;
primi referendari;
referendari. (1a)
Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte.
Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di vice referendario.
I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. (1a) ((3))---------------AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall'art. 2 lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 agosto 1984, n. 425, nel modificare l'art. 5, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti".
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-18, n. 201504274Provvedimento: N. 09721/2013 REG.RIC. N. 04274/2015 REG.PROV.COLL. N. 09721/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9721/13, proposto dal dott. SS EL, rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Police presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11 è elettivamente domiciliato, contro il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato …Leggi di più...- annullamento delibera·
- assegnazione posti di funzione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- computo dell'anzianità·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- nullità provvedimento amministrativo·
- principio di interesse ad agire·
- professionalità specifica·
- requisiti di ammissione·
- valutazione delle domande di interpello·
- violazione art. 10 l. 1345/1961·
- violazione art. 6 e 9 d.lgs. 303/1999
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-31, n. 201201050Provvedimento: N. 06022/1991 REG.RIC. N. 01050/2012 REG.PROV.COLL. N. 06022/1991 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6022 del 1991, proposto da: IO GI, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Gioia, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Giuseppe Mazzini n. 27, per mandato a margine del ricorso; contro - MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, ora MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, - MINISTERO del TESORO, ora MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in …Leggi di più...- annullamento decreto ministeriale·
- art. 10 comma 2 legge n. 425/1984·
- compensazione spese·
- differenze stipendiali·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza costituzionale·
- interessi·
- perenzione del ricorso·
- riassorbimento somme·
- rivalutazione monetaria·
- violazione principi generali
3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-11-20, n. 200901823Provvedimento: N. 02730/1995 REG.RIC. N. 01823/2009 REG.SEN. N. 02730/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2730 del 1995, proposto da IO AD, NO IA ET, NO NA, NO VA e NO AR, in qualità di eredi di NO OM, rappresentati e difesi, giusta procura a margine della memoria di costituzione in riassunzione, dall'avv. prof. Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Brunetto Latini 34, contro - il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, …Leggi di più...- art. 10 legge 425/1984·
- art. 7 legge 241/1990·
- giudicato·
- indennità di buonuscita·
- interpretazione autentica·
- legge 425/1984·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- recupero crediti·
- retroattività delle leggi·
- riassorbimento delle somme indebitamente percepite·
- violazione del giudicato