Allegato-art. 3
Art. 3.
Ogni corpo tavolare costituisce una unita'.
La sua estensione puo' essere modificata soltanto con l'incorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazione dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario la partita e' cancellata.