Allegato-art. 3


Art. 3.


Ogni corpo tavolare costituisce una unita'.

La sua estensione puo' essere modificata soltanto con l'incorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazione dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario la partita e' cancellata.
Entrata in vigore il 18 aprile 1929

Sentenze2

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