mobilita' e trasporti collettivi

Art. 26. Mobilita' e trasporti collettivi1.Le regioni disciplinano le modalita' con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilita' di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.2.I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalita' di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilita' delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi gia' istituiti. I piani di mobilita' delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.4.Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e' destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.5.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalita' della presente legge.6.Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 gia' citata, e' stato riportato in nota all'art. 5.
- Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, gia' citato in nota all'art. 24, e' il seguente:
"Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficolta' di deambulazione.
Per consentire lo stanzionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovra' essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovra' essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficolta' di deambulazione e dovra' essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilira' le modalita' ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo".
Entrata in vigore il 17 luglio 1992
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