servizio di polizia municipale

Art. 1. Servizio di polizia municipale1.I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, puo' essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2.I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1986
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