piccole imprese e organizzazioni di tendenza

Art. 9. Piccole imprese e organizzazioni di tendenza1.Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'.
2.Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
Note all'art. 9:

Per il testo dell'articolo 18, ottavo e nono comma, della citata legge n. 300 del 1970 si vedano le note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 6 marzo 2015

Sentenze13

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