Art. 74.(( (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) ))((1.All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole: "trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio";
b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione".
2.In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la piu' celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non piu' di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.
3.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.
4.Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attivita' svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
5.Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.
6.I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo))
Entrata in vigore il 20 agosto 2013

Sentenze4


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-17, n. 202001896
    Provvedimento:
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    • art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350·
    • assistenti di studio·
    • autonomia e indipendenza della magistratura·
    • Consiglio di Stato·
    • copertura finanziaria delle leggi·
    • funzioni di legittimità·
    • indennità di trasferta·
    • legittimità costituzionale·
    • Ministero della Giustizia·
    • temponezza delle funzioni·
    • uguaglianza ex art. 3 Cost.

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201811178
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 10, comma 6, D. L.vo 160/2006·
    • art. 115 Ord. Giud.·
    • art. 3, comma 79, L. 350/2003·
    • art. 81 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • assistenti di studio·
    • autonomia e indipendenza della magistratura·
    • compatibilità con le risorse disponibili·
    • Consiglieri di Cassazione·
    • copertura finanziaria·
    • funzioni di legittimità·
    • indennità di trasferta·
    • interpretazione normativa·
    • principio di proporzionalità della retribuzione·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di uguaglianza

  • 3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-10-13, n. 201610241
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • circolare C.S.M. n. 12046 del 2009·
    • comparazione tra candidati·
    • comparazione tra profili professionali·
    • criteri di valutazione delle attitudini·
    • delibera del Plenum del C.S.M.·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • metodo di voto per assegnazione dei posti·
    • principio di conservazione degli atti processuali·
    • procedura selettiva·
    • regolamento interno del C.S.M.·
    • sostituzione del giudizio amministrativo·
    • valutazione della professionalità dei magistrati·
    • violazione dei principi di efficienza e buon funzionamento della pubblica amministrazione
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