(requisiti per la nomina)

Art. 64.(Requisiti per la nomina)1.Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c)non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d)non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e)avere idoneita' fisica e psichica;
f)non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.
2.Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a)e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di eta'.
3.Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di eta'.
4.Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5.Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a)i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b)i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c)gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d)coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

((57))---------------AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)".
Entrata in vigore il 17 marzo 2021

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