Art 62

Art. 62.

(Finalita' e ambito di applicazione)

1.Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
2.Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado ((, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)).
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015
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