modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche
Art. 3. Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche1.L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
2.E' abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 e' calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianita' contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
4.L'importo del trattamento pensionistico complessivo non puo' comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
5.I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, dcl decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6.L'anzianita' contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione e' fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A rimangono confermate le previgenti anzianita' contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
7.A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
8.Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attivita' lavorativa l'importo del trattamento pensionistico e' incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
9.Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, nonche' l'articolo 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
10.Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11.L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
13.Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Note all'art. 3:
- Il terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58 (Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: "Il dirigente che consegua il diritto a pensione o che comunque lo eserciti posteriormente al 65 anno di eta' se uomo, o al 60 se donna, beneficia, per l'anzianita' contributiva di cui al primo comma del presente articolo, di un aumento della relativa prestazione nella misura prevista dalla tabella A, di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44".
- Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata:
Quote di pensione
Quote di retribuzione eccedenti il corrispondenti per ogni anno limite (espresse in percentuale del di anzianita' contributiva limite stesso) complessiva
__ __
Sino al 33 per cento 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento 1,10
Oltre il 90 per cento 0,90"
- Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.
- L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) cosi' recita:
"Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). - Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per la determnazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi alineno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile.
La disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma aila pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l'art. 23 - septiesdecies del decreto - legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485".
- Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1976, ora abrogati dal presente decreto, cosi' recitavano:
"Art. 15 (Cumulo di anzianita' contributive in caso di morte o di invalidita'). - In caso di morte o di invalidita' la quota parte di pensione spettante in conseguenza della contribuzione all'I.N.P.D.A.I. non potra' essere inferiore ai minimi di cui agli articoli 12 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti del trasferimento dei periodi contributivi di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44".
"Art. 16 (Pensione minima). - L'importo annuo delle pensioni dirette, indirette o di reversibilita' erogate dall'I.N.P.D.A.I. non puo' in ogni caso essere inferiore, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, al 40 per cento del minimale soggetto a contributo vigente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".
- Il secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 (Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: "In ogni caso, e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80 per cento, e di 15/30simi se di grado superiore all'80 per cento".
- I commi 6, 7 e 11 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8-10. (Omissis).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di varzione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6".
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi".
- Per il testo del comma 12, lettera b), dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.
- I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a vore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modallta' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccente il tratamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi".
delle prestazioni pensionistiche1.L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
2.E' abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 e' calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianita' contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
4.L'importo del trattamento pensionistico complessivo non puo' comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
5.I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, dcl decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6.L'anzianita' contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione e' fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A rimangono confermate le previgenti anzianita' contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
7.A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
8.Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attivita' lavorativa l'importo del trattamento pensionistico e' incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
9.Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, nonche' l'articolo 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
10.Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11.L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
13.Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Note all'art. 3:
- Il terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58 (Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: "Il dirigente che consegua il diritto a pensione o che comunque lo eserciti posteriormente al 65 anno di eta' se uomo, o al 60 se donna, beneficia, per l'anzianita' contributiva di cui al primo comma del presente articolo, di un aumento della relativa prestazione nella misura prevista dalla tabella A, di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44".
- Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata:
Quote di pensione
Quote di retribuzione eccedenti il corrispondenti per ogni anno limite (espresse in percentuale del di anzianita' contributiva limite stesso) complessiva
__ __
Sino al 33 per cento 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento 1,10
Oltre il 90 per cento 0,90"
- Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.
- L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) cosi' recita:
"Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). - Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per la determnazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi alineno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile.
La disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma aila pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l'art. 23 - septiesdecies del decreto - legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485".
- Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1976, ora abrogati dal presente decreto, cosi' recitavano:
"Art. 15 (Cumulo di anzianita' contributive in caso di morte o di invalidita'). - In caso di morte o di invalidita' la quota parte di pensione spettante in conseguenza della contribuzione all'I.N.P.D.A.I. non potra' essere inferiore ai minimi di cui agli articoli 12 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti del trasferimento dei periodi contributivi di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44".
"Art. 16 (Pensione minima). - L'importo annuo delle pensioni dirette, indirette o di reversibilita' erogate dall'I.N.P.D.A.I. non puo' in ogni caso essere inferiore, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, al 40 per cento del minimale soggetto a contributo vigente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".
- Il secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 (Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: "In ogni caso, e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80 per cento, e di 15/30simi se di grado superiore all'80 per cento".
- I commi 6, 7 e 11 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8-10. (Omissis).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di varzione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6".
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi".
- Per il testo del comma 12, lettera b), dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.
- I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a vore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modallta' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccente il tratamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi".