iscrizione alla cassa

Art. 22. Iscrizione alla Cassa1.Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuita'.
L'iscrizione e' facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui avviene.
2.Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto e' tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalita' pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.
3.L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed e' effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.
4.Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:
a)inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
b)permanenza all'estero per motivi di studio;
c)esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
5.Durante i periodi di inattivita' professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattivita', rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sara' assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
6.Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.
Nota all'art. 22:

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzata e didattica) prevede che i professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno e i cui nominativi vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti, vengano inclusi in un elenco speciale.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1986

Sentenze30


  • 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2024, n. 2845
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati: - dott. Alessandro Nunziata Presidente - dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. - dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 10.9.2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2639/2020 R.G. (a cui è stata riunita la causa n. 2660/2020 R.G.) vertente TRA LI ON, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n.71, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci che, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli lo rappresenta e difende in forza di procura in atti RICORRENTE IN …
     Leggi di più...

  • 2. Trib. Lecce, sentenza 16/04/2024, n. 1234
    Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3703/2017 RG fissata all'udienza del 16/04/2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da: DU ELIO, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. STEFANIZZI PAOLO Ricorrente C O N T R O -CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI, rappresentata e difesa dall'avv. PANDOLFO ANGELO ed avv. LUCANTONI SILVIA - ADER, gia Equitalia, non costituita …
     Leggi di più...

  • 3. Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 677
    Provvedimento: R.G. N. 259/2021 (cui è riunito RG 278/2021) REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati: Dott. Gianluca ALESSIO Presidente Dott. Piero LEANZA Consigliere Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorsi del 19.4.2021 e del 23.4.2021 da IN DI (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cirillà giusta mandato unito al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata di Militello, via S. Giuseppe 51 Appellante RG …
     Leggi di più...

  • 4. Trib. Bari, sentenza 29/04/2024, n. 1750
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 29.4.2024, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado n.5982/2021 R.G. TRA PRONUNZIO TOMMASO avv. PECORELLA R E CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI COMMERCIALSITI, Avv. M MARTONE, G LUCCHETTI conclusioni: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nell'anno 2021, l'istante in epigrafe chiedeva di accertare il diritto al riconoscimento ai fini previdenziali delle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 annullate con la …
     Leggi di più...

  • 5. Corte d'Appello Genova, sentenza 22/01/2024, n. 11
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO La Corte in persona dei Magistrati Dott. Giuliana Melandri Presidente estensore Dott. Paolo Viarengo Consigliere Dott. Maria Grazia Cassia Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa Rg. 123/2023 promossa da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (CF : 80078750587) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA, 6 R 16121 GENOVA presso l' Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli (c.f. [...]– pec avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov.it) per procura generale alle liti del 23.1.2023, a rogito del Dott. Roberto …
     Leggi di più...
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi