Art 15

Art. 15.1.All'articolo 47 della legge 1o aprile l981, n. 12l, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
b)i commi dal secondo all'ottavo ed il comma tredicesimo sono abrogati;
c)al nono comma le parole "con la qualifica di agente di polizia ausiliario" sono sostituite dalle seguenti: "con la qualifica di agente ausiliario trattenuto";
d)al comma decimo, le parole "del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un corso della durata di sei mesi durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.".
2.Gli articoli 48, 49, 50 e il comma ottavo dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis,".
3.Gli articoli 52, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle seguenti: "oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter".
4.Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge 31 marzo 2000, n. 18, le modalita' par il reclutamento degli atleti nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
5.Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai compiti di esecuzione musicale, puo' essere destinato, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza, alle attivita' di supporto della banda musicale o di altri uffici dell'amministrazione ovvero impiegato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza. Qualora sia utilizzato per esigenze diverse da quelle di esecuzione musicale, il posto resosi disponibile puo' essere messo a concorso. Contestualmente sono resi indisponibili i posti corrispondenti in altri ruoli della polizia di Stato.
6.Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 6, commi 1, lettera c) e 7, ((...)) dall'articolo 24-quater, comma 6, dall'articolo 27-bis, comma 1, lettera c) e dall'articolo 27-ter, comma 7, del decreto di' Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 2, comma 1, lettera a)e dall'articolo 3, comma 1, letterab)del presente decreto, e di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 8, dall'articolo 2-quater, commi 1, lettera b) e 2, dall'articolo 25-bis, commi 1 e 9 e dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e dall'articolo 6, comma 1, lettera a),c)ed)del presente decreto, ((nonche' del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,)) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
7.Le disposizioni di cui agli articoli 24-sexies e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e agli articoli 20-sexies e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dagli articoli 2, comma 1, lettera d), 3, comma 1, lettera d), 5, comma 1, lettera f) e 6, comma 1, lettera h), del presente decreto, si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto.8.Le disposizioni dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogate.
Entrata in vigore il 20 giugno 2012
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