Art 1
Art. 1.
Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.
Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero.
Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.
Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea.
Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.
Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.
Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero.
Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.
Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea.
Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.
1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202402553Provvedimento:Leggi di più...- ammissione ai corsi di laurea·
- art. 3 legge 241/90·
- art. 6-ter d.lgs. 502/1992·
- autonomia universitaria·
- bilanciamento di interessi·
- determinazione dei posti disponibili·
- diritto allo studio·
- eccesso di potere·
- fabbisogno professionale·
- graduatoria nazionale·
- numero programmato·
- riconoscimento dei crediti formativi·
- scorrimento della graduatoria·
- spese di lite·
- violazione di legge
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-08-30, n. 202407322Provvedimento:Leggi di più...- ammissione ai corsi di laurea·
- determinazione del numero posti·
- graduatoria nazionale·
- inammissibilità dell'appello·
- principio di specificità dei motivi di impugnazione·
- prova di resistenza·
- ricorso collettivo·
- ricorso in forma collettiva·
- segretezza dei test·
- violazione del giusto procedimento
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-08, n. 202307687Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso collettivo·
- eccesso di potere·
- graduatoria unica nazionale·
- interesse attuale e concreto·
- legittimità del numero dei posti·
- numero programmato·
- prova di resistenza·
- ricorso collettivo·
- sospensione da corsi di laurea·
- tutela del diritto alla salute·
- violazione del giusto procedimento
4. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-07-23, n. 202415051Provvedimento:Leggi di più...- annullamento graduatoria concorsuale·
- art. 3 legge 27 ottobre 1969, n. 754·
- classe di concorso B022·
- compensazione delle spese di lite·
- diploma di maturità d'arte applicata·
- diploma di maturità professionale·
- D.P.R. n. 19/2016·
- equipollenza dei titoli di studio·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza civile·
- mancanza di idoneo titolo di accesso
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-12, n. 202300432Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 legge quadro n. 845 del 1978·
- attestato di qualifica professionale·
- compensazione delle spese processuali·
- concorso pubblico·
- diploma di scuola secondaria superiore·
- diritto all'ammissione ai concorsi pubblici·
- disapplicabilità dell'attestato di qualifica professionale·
- equivalenza dei titoli di studio·
- eterointegrazione del bando·
- giurisprudenza amministrativa sui concorsi pubblici·
- interpretazione delle clausole del bando·
- irricevibilità delle censure·
- requisiti di ammissione·
- rimessione in termini·
- valutazione dei titoli di studio