principi generali

Art. 13. Principi generali1.Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialita'.
2.Le disposizioni sono dirette, in particolare:
a)a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
b)a qualificare la professionalita' dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.
Entrata in vigore il 6 luglio 2000
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