Art 2
Art. 2.1.L'indennita' prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.
2.Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.
3.Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.
4.L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, e' esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonche' al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5.Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:
ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 scatti agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 scatto
6.Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983.
7.Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione.
8.I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
9.Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
10.Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:
ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 scatti ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 scatti sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti
11.Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1 novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonche' degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore.
12.Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
13.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
14.Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
15.Ai titolari di pensioni di riversibilita' aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
16.Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' ovvero per decesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
16-bis.I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.
16-ter.Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo.
16-quater.Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.
16-quinquies.Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.
17.Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:
primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 dirigente generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000
18.L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 e' attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
19.L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresi' ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.
20.L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
21.A decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.
22.In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio ai 31 dicembre 1988.
Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
22-bis.(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N. 359 )). (2)
---------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1990, n.232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che a decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dal presente articolo, commi 17 e successivi, e' soppressa
2.Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.
3.Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.
4.L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, e' esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonche' al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5.Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:
ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 scatti agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 scatto
6.Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983.
7.Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione.
8.I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
9.Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
10.Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:
ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 scatti ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 scatti sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti
11.Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1 novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonche' degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore.
12.Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
13.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
14.Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
15.Ai titolari di pensioni di riversibilita' aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
16.Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' ovvero per decesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
16-bis.I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.
16-ter.Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo.
16-quater.Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.
16-quinquies.Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.
17.Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:
primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 dirigente generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000
18.L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 e' attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
19.L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresi' ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.
20.L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
21.A decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.
22.In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio ai 31 dicembre 1988.
Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
22-bis.(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N. 359 )). (2)
---------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1990, n.232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che a decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dal presente articolo, commi 17 e successivi, e' soppressa
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