(valutazione di servizi).

Art. 7. (Valutazione di servizi).1.Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente.
2.Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati.
3.Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1992

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