Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti-art. 52
Art. 52.
I ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle Intendenze di finanza in materia di rimborso di quote d'imposta devono essere depositati, nel termine di legge, nella segreteria della Sezione, insieme con il provvedimento impugnato ed il relativo referto di notificazione e con la domanda di rimborso.
((7)) ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 19 gennaio 2007 n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 24/01/2007 n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi".
I ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle Intendenze di finanza in materia di rimborso di quote d'imposta devono essere depositati, nel termine di legge, nella segreteria della Sezione, insieme con il provvedimento impugnato ed il relativo referto di notificazione e con la domanda di rimborso.
((7)) ---------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 19 gennaio 2007 n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 24/01/2007 n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi".