Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti-art. 71

Art. 71.

I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennita' non sono ammessi, oltre che nei casi di nullita' indicati nell'articolo 3, quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronunzia;
b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa.
Entrata in vigore il 22 agosto 1933

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