Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti-art. 71
Art. 71.
I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennita' non sono ammessi, oltre che nei casi di nullita' indicati nell'articolo 3, quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronunzia;
b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa.
I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennita' non sono ammessi, oltre che nei casi di nullita' indicati nell'articolo 3, quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronunzia;
b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa.
Sentenze • 2
2. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-04-02, n. 201500842Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 legge 20 marzo 1865 n. 2248·
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- art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196·
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- art. 71-89 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038·
- art. 89, co. 3, cod. proc. amm.·
- compensazione delle spese di lite·
- Corte dei Conti·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- inammissibilità del ricorso·
- menomazione permanente·
- pensione privilegiata·
- tutela della privacy