Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti-art. 27
Art. 27.
I conti sono depositati nella segreteria della Sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente.
I conti sono depositati nella segreteria della Sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente.