rapporto farmacie-popolazione
Art. 1. Rapporto farmacie-popolazione1.I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorita' sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie".
"L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorita' sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie".
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400463Provvedimento:Leggi di più...- Confini comunali·
- Distanza tra farmacie·
- Interesse al trasferimento·
- Legge 475/1968·
- Legittima azione·
- Legittima difesa·
- Legittimazione attiva·
- Limiti territoriali·
- Pianta organica comunale·
- Trasferimento sede farmaceutica
2. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-06-19, n. 202403834Provvedimento:Leggi di più...- art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971·
- autorizzazione al trasferimento di farmacia·
- bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
- compensazione delle spese processuali·
- competenza amministrativa·
- concorrenza·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- principio di libertà di iniziativa economica·
- procedura amministrativa·
- valutazione delle esigenze della popolazione
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-21, n. 202405539Provvedimento:Leggi di più...- assistenza sanitaria locale·
- compensazione delle spese processuali·
- diniego di trasferimento sede farmacia·
- discrezionalità amministrativa·
- legittimità del diniego·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pianta organica del Comune·
- principio di ragione più liquida·
- sindacato di legittimità·
- valutazione di interessi pubblici e privati
4. TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-03-29, n. 202300717Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 104 R.D. 1265/1934·
- art. 1 e 2 L. 475/1968·
- art. 42 D.Lgs. 267/2000·
- competenza della Giunta Comunale·
- criterio demografico·
- criterio topografico·
- eccesso di potere·
- istituzione di sede farmaceutica·
- pareri degli enti competenti·
- sospensione dell'attività amministrativa·
- valutazione della discrezionalità amministrativa·
- violazione del giusto procedimento
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-25, n. 202300887Provvedimento:Leggi di più...- art. 21-nonies legge 241/1990·
- art. 2 legge 362/1991·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese processuali·
- concorso pubblico·
- criteri topografici per l'istituzione di farmacie·
- diritto amministrativo·
- dispensario farmaceutico·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimità degli atti amministrativi·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- procedura amministrativa·
- proroga dei termini amministrativi·
- sostituzione di sede farmaceutica