disposizioni transitorie e finali

Art. 36. Disposizioni transitorie e finali1.Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2.Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Entrata in vigore il 21 settembre 2011
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