Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita'
Art. 29.Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita'1.Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3.L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4.Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.- Testo A), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 54 (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 4 (abrogati).
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.».
2.E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3.L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4.Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.- Testo A), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 54 (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 4 (abrogati).
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.».