definizioni
Art. 1. Definizioni1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a)Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
b)Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
c)Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile. (12) ((13))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
a)Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
b)Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
c)Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile. (12) ((13))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2019, n. 02840Provvedimento: # 28401 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Vendita internazionale GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - Emissione di IPE - Opposizione - Modalità di STEFANO HI - Presidente Sezione prosecuzione - Questione di giurisdizione Ud. 10/04/2018 - MAGDA CRISTIANO - Presidente Sezione - PU - Presidente Sezione R.G.N. 27100/2016 BIAGIO VIRGILIO - 62872840 Rep. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - ст - Rel. Consigliere - RAFFAELE FRASCA MARIA ACIERNO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - FRANCESCO MARIA CIRILLO -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
2. Trib. Roma, sentenza 07/01/2024, n. 1116Provvedimento: N. R.G. 25863/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVIII CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C nel procedimento n. R.G. 25863/2023 degli affari civili contenziosi promossa da: , nato il [...] in [...] (C.U.I. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Gioele Solari n. 193, presso lo studio dell'avv. Graziella Sammarro, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato ricorrente contro , domiciliati in Controparte_1 Roma, via dei …Leggi di più...
3. Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 1596Provvedimento: N. R.G. 6049/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE II CIVILE SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 19/06/2024 All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti. Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza. Il Giudice pagina 1 di 17 N. R.G. 6049/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, …Leggi di più...
4. Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 6900Provvedimento: Udienza del 08.07.2024 nella causa iscritta al n. di r.g. 27162/2023. Alle ore 11.00, per l'appellante è presente l'Avv. Agostinelli, che si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle note autorizzate depositate in data 30.05.2024. L'Avv. Agostinelli procede alla discussione orale della causa e si riporta all'atto di appello e alla documentazione ad esso allegata. Insiste per la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite. Al termine della discussione, alle ore 11.31, il giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito, alle ore 13.27, nessuna delle parti presente, il Giudice del Tribunale di …Leggi di più...
5. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/02/2024, n. 174Provvedimento: Tribunale di Vallo della Lucania n. 612/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale udienza del 14/02/2024 Nell'interesse di parte opponente, CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA, è presente l'Avv. Marcella Forte, anche per delega dell'avv. BIANCHINO MICHELINO, la quale riportandosi a tutti i propri atti di causa nonché alle conclusioni già formulate in atti e richiamando la giurisprudenza prodotta, chiede che la causa possa essere decisa. Il Giudice - preso atto di quanto sopra; - fatte precisare le conclusioni ai difensori, riportatisi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli …Leggi di più...