sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

Art. 5. Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato1.Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2.In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 21 settembre 2011

Sentenze108

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