appropriazione indebita

Art. 10. Appropriazione indebita1.All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 646 del codice penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.».
Entrata in vigore il 24 aprile 2018
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