utilizzo di denominazioni e simboli

Art. 5. Utilizzo di denominazioni e simboli1.Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e' riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.
Entrata in vigore il 4 novembre 2009
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