beneficiari
Art. 1. Beneficiari1.Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2.La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3.L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1))4.Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5.L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
2.La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3.L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1))4.Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5.L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
1. Trib. Trapani, sentenza 18/04/2024, n. 201Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Trapani In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 18 /2024 R.G. promossa da EL HI GR (C.F.[...]), El MI Mina, rappresentati e difesi dall'Avv. D'ANGELO VITO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico -ricorrente- contro INPS (c.f.80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico. -resistente- OGGETTO: indennità di frequenza. CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino …Leggi di più...
2. Trib. Tivoli, sentenza 06/02/2024, n. 226Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3008/22 R.Gen. vertente TRA WO NI IA (nata in [...] il [...]), in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore BR AR (nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 114/B, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Di Biagio che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente E INPS, in persona del Presidente …Leggi di più...
3. Trib. Bari, sentenza 11/07/2024, n. 2870Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di BARI Sezione Lavoro Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza dell'11 luglio 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5222 dell'anno 2024 TRA PO UC, nata a Bari il [...], in [...] esercente la potestà genitoriale sul minore RD LE, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. LOSURDO Maria e dall'avv. DEBERNARDIS Antonella ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Altamura, alla via Reno, n. 5 - …Leggi di più...
4. Trib. Termini Imerese, sentenza 19/08/2024, n. 898Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa IA Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile R.G.N. 71 del ruolo generale di lavoro per l'anno 2021, cui è riunita la causa n. 535 del ruolo generale di lavoro per l'anno 2021, promosso da SA AR (C.F. [...]) NELLA QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE RA SA (C.F. CRM SML 04C13 G511V) elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Viale Belvedere n. 2 presso lo studio legale associato Pirrone Balsamo, rappresentata e difesa congiuntamente e …Leggi di più...
5. Trib. Crotone, sentenza 09/02/2024, n. 91Provvedimento: Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1067/2023 del Registro Generale e promossa da ON IT e EL MA (in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ON RO PIO), con gli avv.ti LAMAZZA RITA e VENTURINO DOMENICO Ricorrente nei confronti di INPS, con l'avv. CARNOVALE MAGRAZIA Convenuto *** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità mensile di frequenza e la condanna dell'INPS al pagamento della prestazione, …Leggi di più...