(delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)
Art. 24.(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b)che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici cosi' istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c)che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d)che sia garantito il principio dell'imparzialita' e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e)che sia garantito l'acceso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f)che sia informato annualmente il Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g)che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2.I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
a)che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b)che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici cosi' istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c)che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d)che sia garantito il principio dell'imparzialita' e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e)che sia garantito l'acceso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f)che sia informato annualmente il Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g)che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2.I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.