(decreti-legge)
Art. 15.(Decreti-legge)1.I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2.Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
a)conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b)provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c)rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d)regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e)ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3.I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4.Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5.Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6.Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 77 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
- Per il testo dell'art. 76 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 72, quarto comma della Costituzione si veda nelle note all'art. 5.
2.Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
a)conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b)provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c)rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d)regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e)ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3.I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4.Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5.Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6.Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 77 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
- Per il testo dell'art. 76 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 72, quarto comma della Costituzione si veda nelle note all'art. 5.
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202212899Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- beni pubblici·
- bilanciamento degli interessi·
- decreto legge·
- diritto alla privacy·
- diritto alla salute·
- disposizioni attuative·
- giurisprudenza amministrativa·
- green pass·
- misure cautelari·
- obbligo vaccinale·
- proporzionalità delle misure·
- regolamentazione europea·
- sospensione del lavoro·
- tutela della salute pubblica
3. TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-07-20, n. 202200626Provvedimento:Leggi di più...- aggiornamento dell'interdittiva antimafia·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011·
- contraddittorio procedimentale·
- eccesso di potere·
- garanzie partecipative·
- informazione interdittiva antimafia·
- misure antimafia·
- procedimento amministrativo·
- tutela dei diritti fondamentali
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202201812Provvedimento:Leggi di più...- annullamento deliberazione Csm·
- art. 194 ord. giud.·
- esclusione da procedura di conferimento ufficio direttivo·
- interpretazione costituzionalmente conforme·
- ius superveniens·
- legittimazione al trasferimento·
- legittimo affidamento·
- modifica art. 194 ord. giud. nel 2016·
- tempus regit actum·
- termine di legittimazione·
- trasferimento sede disagiata
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-02-15, n. 202201108Provvedimento:Leggi di più...- affidamenti sotto soglia·
- affidamento diretto·
- art. 164 d.lgs. 50/2016·
- art. 1 d.l. 76/2020·
- art. 32 d.lgs. 50/2016·
- art. 36 d.lgs. 50/2016·
- art. 77 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione di lavori pubblici o di servizi·
- concessione di servizi·
- consultazione di operatori economici·
- Decreto Semplificazioni·
- determinazione a contrarre·
- efficacia ex nunc·
- giurisprudenza amministrativa·
- legge 241/1990·
- modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge·
- principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità·
- principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza·
- principio di par condicio·
- principio di rotazione degli affidamenti·
- procedura negoziata senza bando·
- soglie per affidamenti diretti·
- violazione dei principi di concorrenza