(decreti-legge)

Art. 15.(Decreti-legge)1.I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2.Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
a)conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b)provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c)rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d)regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e)ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3.I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4.Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5.Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6.Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 77 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
- Per il testo dell'art. 76 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 72, quarto comma della Costituzione si veda nelle note all'art. 5.
Entrata in vigore il 12 settembre 1988

Sentenze154


  • 1. Trib. Torino, sentenza 30/10/2024, n. 5437
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    • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202212899
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • beni pubblici·
      • bilanciamento degli interessi·
      • decreto legge·
      • diritto alla privacy·
      • diritto alla salute·
      • disposizioni attuative·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • green pass·
      • misure cautelari·
      • obbligo vaccinale·
      • proporzionalità delle misure·
      • regolamentazione europea·
      • sospensione del lavoro·
      • tutela della salute pubblica

    • 3. TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-07-20, n. 202200626
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      • aggiornamento dell'interdittiva antimafia·
      • annullamento atti amministrativi·
      • art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011·
      • contraddittorio procedimentale·
      • eccesso di potere·
      • garanzie partecipative·
      • informazione interdittiva antimafia·
      • misure antimafia·
      • procedimento amministrativo·
      • tutela dei diritti fondamentali

    • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202201812
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      • annullamento deliberazione Csm·
      • art. 194 ord. giud.·
      • esclusione da procedura di conferimento ufficio direttivo·
      • interpretazione costituzionalmente conforme·
      • ius superveniens·
      • legittimazione al trasferimento·
      • legittimo affidamento·
      • modifica art. 194 ord. giud. nel 2016·
      • tempus regit actum·
      • termine di legittimazione·
      • trasferimento sede disagiata

    • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-02-15, n. 202201108
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      • affidamenti sotto soglia·
      • affidamento diretto·
      • art. 164 d.lgs. 50/2016·
      • art. 1 d.l. 76/2020·
      • art. 32 d.lgs. 50/2016·
      • art. 36 d.lgs. 50/2016·
      • art. 77 Cost.·
      • art. 97 Cost.·
      • compensazione delle spese di lite·
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      • concessione di servizi·
      • consultazione di operatori economici·
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      • determinazione a contrarre·
      • efficacia ex nunc·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • legge 241/1990·
      • modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge·
      • principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità·
      • principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza·
      • principio di par condicio·
      • principio di rotazione degli affidamenti·
      • procedura negoziata senza bando·
      • soglie per affidamenti diretti·
      • violazione dei principi di concorrenza
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