modifiche alla disciplina in materia di appello incidentale

Art. 4. Modifiche alla disciplina
in materia di appello incidentale1.All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;
b)il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 595 del codice di procedura penale, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 595 (Appello incidentale). - 1. L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'art. 584.
2. L'appello incidentale e' proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.
3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.».
Entrata in vigore il 19 febbraio 2018

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