modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione
Art. 5. Modifica alla disciplina
sui casi di ricorso per cassazione1.All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 606 (Casi di ricorso). - 1. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.».
sui casi di ricorso per cassazione1.All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 606 (Casi di ricorso). - 1. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.».