incompatibilita'
Art. 4. Incompatibilita'1.L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e' incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, ne' abituale:
a)della professione di notaio;
b)della professione di giornalista professionista;
c)dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d)dell'attivita' di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e)dell' attivita' di promotore finanziario.
2.L'incompatibilita' e' esclusa qualora l'attivita', svolta per conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di mero godimento o conservative, nonche' in presenza di societa' di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3.L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione.
4.Le ipotesi di incompatibilita' sono valutate con riferimento alle disposizioni di' cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
a)della professione di notaio;
b)della professione di giornalista professionista;
c)dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d)dell'attivita' di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e)dell' attivita' di promotore finanziario.
2.L'incompatibilita' e' esclusa qualora l'attivita', svolta per conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di mero godimento o conservative, nonche' in presenza di societa' di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3.L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione.
4.Le ipotesi di incompatibilita' sono valutate con riferimento alle disposizioni di' cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-12-27, n. 202217550Provvedimento:Leggi di più...- autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
- compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea·
- direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori·
- dottori commercialisti e esperti contabili·
- eccesso di potere amministrativo·
- interesse processuale·
- legittimazione ad agire·
- procedura di mediazione·
- regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie·
- risoluzione alternativa delle controversie·
- soggetti accreditati·
- violazione della legge sull'ordinamento della professione forense
2. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-07-27, n. 202000808Provvedimento:Leggi di più...- carenza di istruttoria e di motivazione·
- commercio e industria·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza sull'incompatibilità degli incarichi·
- improcedibilità del ricorso originario·
- incompatibilità tra attività libero professionale e docenza universitaria·
- principio di immedesimazione organica·
- regolamento sugli incarichi e le incompatibilità dei docenti·
- rigetto del ricorso per motivi aggiunti