sede dello stabilimento

Art. 11. Sede dello stabilimento((1.L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di:
a)stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
b)prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
c)prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.))2.Nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, e' consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
3.Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.
Entrata in vigore il 21 luglio 2003

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