Art. 2.(( (Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari). ))((1.L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a)non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b)non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;
c)non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d)non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2.I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.))
a)non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b)non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;
c)non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d)non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2.I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.))