Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre

Art. 50.Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre1.Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, i soggetti che svolgono attivita' di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a)garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b)minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, dell'ente locale territorialmente competente;
c)evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d)garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate in sede internazionale;
e)assicurare la prevista copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f)assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g)rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2.L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3.Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorita', i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
4.Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato, con le modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessita'.
5.L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard piu' avanzati per consentire un uso piu' efficiente dello spettro nonche' garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi di cui all'articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale e' adottato il criterio delle aree tecniche.
6.Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorita' degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall'Autorita' ne' assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorita' adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione.
7.Nella banda 470-694 MHz l'Autorita' pianifica le frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con decomponibilita' per macroaree destinata alla diffusione dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8.Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.
9.L'Autorita' elabora i piani di assegnazione di cui al comma 5 tenendo conto delle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome in ordine all'ubicazione dei siti trasmissivi nonche', ove esistenti, delle specifiche disposizioni adottate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le minoranze linguistiche.
10.L'Autorita' adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l'Autorita', puo' procedere ad attivita' di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l'innovazione.
11.L'Autorita' definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualita', gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.
Note all'art. 50:
- La legge 8 aprile 1983, n. 110 (Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1983, n. 99.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2021
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