Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni

Art. 46.Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni1.I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a)il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b)devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;
c)non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2.I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.
3.La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4.Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.
5.E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico.
6.E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7.Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.
Note all'art. 46:
- Il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 maggio 2017, n. L 117.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2021
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