inserimento di prodotti

Art. 48. Inserimento di prodotti1.Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.
2.Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualita', i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.
3.I programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni:
a)il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
b)non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
c)non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;
d)i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.
4.E' vietato l'inserimento di:
a)sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attivita' principale e' la produzione o la vendita di tali prodotti;
b)specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell'ambito del territorio italiano.
Resta salva la previsione di cui all'art. 115, comma 5, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
5.I produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicita' e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa delle regole generali enunciate nei commi precedenti. Le procedure di autoregolamentazione sono comunicate all'Autorita' che ne verifica l'attuazione.
Note all'art. 48:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/745 si veda nelle note all'articolo 46.
- Il testo dell'articolo 115 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, S.O., cosi' recita:
«Art. 115. (Limiti della pubblicita' presso il pubblico). - 1. Possono essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.
2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della salute puo' autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
3. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del presente articolo, e' vietata la pubblicita' presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonche' dei medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5.
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato mostrare in immagini un medicinale o la sua denominazione in un contesto che puo' favorire il consumo del prodotto.».
Entrata in vigore il 10 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi