interruzioni pubblicitarie
Art. 44. Interruzioni pubblicitarie1.La pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale.
Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorita'.
2.Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari.
3.L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
4.La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
5.La pubblicita' televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicita' televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
6.Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.
7.Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8.Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
9.La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a)non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b)non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c)non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d)non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e)non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrieta';
f)non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande.
10.La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 27, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
11.Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.
Note all'art. 44:
- Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161, cosi' recita:
«Art. 9. (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).
- 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.».
- La legge 9 agosto 2018, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2018, n. 186.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.
Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorita'.
2.Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari.
3.L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
4.La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
5.La pubblicita' televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicita' televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
6.Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.
7.Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8.Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
9.La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a)non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b)non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c)non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d)non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e)non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrieta';
f)non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande.
10.La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 27, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
11.Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.
Note all'art. 44:
- Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161, cosi' recita:
«Art. 9. (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).
- 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.».
- La legge 9 agosto 2018, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2018, n. 186.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.