delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore

Art. 10. Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore1.Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a)beni culturali e ambientali;
b)cinematografia;
c)teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d)sport;
e)proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b)adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c)miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d)quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne' l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e)quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f)quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g)quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
3.I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4.Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, ((entro quattro anni)) dalla data della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006

Sentenze351


  • 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300730
    Provvedimento:
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    • art. 138 D.Lgs. 42/2004·
    • carenza di istruttoria·
    • Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio·
    • compensazione delle spese·
    • competenza della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale·
    • disciplina d'uso·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interesse legittimo·
    • notevole interesse pubblico·
    • pianificazione paesaggistica·
    • principio di leale collaborazione tra istituzioni·
    • proporzionalità del vincolo·
    • ricorso incidentale·
    • tutela dei beni culturali e ambientali·
    • tutela del paesaggio·
    • vincolo paesaggistico·
    • vincolo su aree urbanizzate

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202401044
    Provvedimento:
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    • ampliamento struttura turistica·
    • art. 100 c.p.c.·
    • art. 66 c.p.a.·
    • competenza delle regioni in materia forestale·
    • definizione di bosco·
    • eccesso di potere·
    • error in iudicando·
    • omessa pronuncia·
    • parere idrogeologico sfavorevole·
    • pianificazione paesaggistica territoriale regionale (P.P.T.R.)·
    • pianificazione urbanistica comunale (P.U.G.)·
    • rigetto dell'appello·
    • sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche·
    • tutela paesaggistica·
    • valutazione idrogeologica·
    • vincolo boschivo·
    • vincolo idrogeologico

  • 3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202400346
    Provvedimento:
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    • art. 167 D.Lgs. 42/2004·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • compatibilità paesaggistica·
    • danno ambientale·
    • irretroattività delle sanzioni amministrative·
    • legittimità del provvedimento sanzionatorio·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • profitto conseguito·
    • quantificazione della sanzione·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • violazione art. 167 D.Lgs. 42/2004

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-22, n. 202406582
    Provvedimento:
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    • annullamento del piano paesaggistico·
    • art. 2 co. 6 Dlgs n. 227/2001·
    • art. 412 co. 1 lett. g) DLgs n. 42/2004·
    • carenza istruttoria·
    • coerenza con la normativa regionale·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • efficacia ultrattiva del P.U.T.T./p.·
    • erronea presupposizione in fatto e in diritto·
    • interpretazione delle norme sul vincolo boschivo·
    • piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)·
    • tutela dei boschi e delle foreste·
    • valutazione delle modifiche territoriali·
    • valutazione delle prove·
    • vincolo paesaggistico

  • 5. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202402551
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 37 DPR 380/2001·
    • autotutela amministrativa·
    • certificazione vincolistica·
    • condono edilizio·
    • demolizione opere abusive·
    • inadempimento autocertificazioni·
    • legge 1089/1939·
    • parere della Soprintendenza·
    • rigetto richiesta di condono edilizio·
    • rilascio certificazione di destinazione urbanistica·
    • sanzione amministrativa·
    • sostituzione cancello·
    • tutela beni culturali·
    • vincolo paesaggistico·
    • vincolo storico-architettonico
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