Art 1

Art. 1.1.Il titolo di perito industriale spetta ((a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)). ((2))2.L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.

--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".
Entrata in vigore il 29 marzo 2016
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