Art. 9.(( (Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale). ))((1.L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonche' lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorita' competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e piu' in generale in ambito internazionale.
2.L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalita' tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti.
3.Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria e' qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell'amministrazione.))
Entrata in vigore il 11 marzo 2011
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