norme di applicazione

Art. 208. Norme di applicazione

Il Ministro per i trasporti emanera' con propri provvedimenti, le norme di applicazione della presente legge e determinera' la disponibilita' dei posti per ciascun inquadramento o concorso, ripartendo, proporzionalmente al numero degli aspiranti, i posti di ciascuna qualifica che risultano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando ad essa concorrano categorie diverse di dipendenti, per titolo diverso.
Entrata in vigore il 29 aprile 1958

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi