programmazione regionale e locale

Art. 5. Programmazione regionale e locale1.La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2.Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4.La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5.La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere generale. modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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