Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Art. 261.Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato1.L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruita dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2.Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3.In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
4.In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo. ((112))4-bis.In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gia' trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, puo' essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.
5.Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.

---------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251comma 1, 259comma 1, 261comma 4, 264comma 1, 243-biscomma 5, 243-quatercomma 1, 243-quatercomma 2, 243-quatercomma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020".
Entrata in vigore il 17 marzo 2020

Sentenze6


  • 1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-09-20, n. 202405039
    Provvedimento:
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    • art. 188 D.Lgs. n. 267/2000·
    • art. 244 D.Lgs. n. 267/2000·
    • art. 259 D.Lgs. n. 267/2000·
    • art. 3 e 97 Cost.·
    • art. 5, 51 e 114 Cost.·
    • bilancio stabilmente riequilibrato·
    • buon andamento della pubblica amministrazione·
    • delibera di dissesto finanziario·
    • dissesto finanziario·
    • perentorietà dei termini·
    • principio di uguaglianza·
    • procedura di scioglimento del consiglio comunale·
    • questione di legittimità costituzionale·
    • rendiconto della gestione·
    • ripiano del disavanzo·
    • sostituzione degli organi consiliari·
    • T.U.E.L.·
    • tutela delle autonomie locali

  • 3. TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2021-06-04, n. 202103725
    Provvedimento:
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    • annullamento delibere consiliari·
    • art. 239 e 259 del d.lgs. 267/2000·
    • art. 97 Cost.·
    • bilancio stabilmente riequilibrato·
    • commissions consiliari·
    • dissesto economico e finanziario degli enti locali·
    • documento unico di programmazione economica (DUP)·
    • eccesso di potere·
    • legittimità delle modalità di votazione·
    • parere dei revisori dei conti·
    • partecipazione dei consiglieri comunali·
    • regolamento del consiglio comunale·
    • seduta consiliare in videoconferenza·
    • sospensione degli effetti delle delibere·
    • trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione·
    • violazione del giusto procedimento

  • 4. CGARS, sez. I, sentenza 2020-09-09, n. 202000761
    Provvedimento:
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    • approvazione del bilancio·
    • art. 255 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000·
    • art. 261 e 264 del Testo Unico degli Enti Locali·
    • compensazione delle spese·
    • delibera di dissesto finanziario·
    • dissesto finanziario·
    • documentazione istruttoria falsa·
    • impugnazione degli atti amministrativi·
    • inammissibilità del ricorso·
    • istanza di ammissione dei crediti·
    • progetto di bilancio riequilibrato·
    • risoluzione dei contratti di mutuo·
    • utilizzo delle somme erogate per scopi diversi

  • 5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-07-26, n. 201910004
    Provvedimento:
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    • abrogazione implicita·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 265 del TUEL·
    • autotutela amministrativa·
    • dissesto finanziario degli enti locali·
    • eccesso di potere·
    • federalismo fiscale·
    • legittimità dei decreti ministeriali·
    • partecipazione procedimentale·
    • revoca atti amministrativi·
    • riduzione dei fondi di riequilibrio·
    • trasferimenti statali·
    • violazione art. 265 del TUEL
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