principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

Art. 150. Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile1.L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.
2.L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
3.Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi