organo di revisione economico-finanziario

Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario1.I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2.I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a)uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b)uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni ((, salvo quanto previsto dal comma 3-bis,)) e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
((3-bis.Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione))4.Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.
Entrata in vigore il 13 novembre 2012
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